NORMATIVE
Il Regolamento (UE) n.2025/1208 del 12/6/2025 ha previsto che, a partire dal 3 agosto 2026,
le carte d'identita' cartacee (anche se aventi scadenza successiva a tale data) cessano la loro validita' e dovranno essere sostituite dalla Carta
di Identita' Elettronica (CIE). L'Avvocatura ha ritenuto che, non solo il contratto di compravendita
(sottoscritto da venditore e acquirente) ma anche la dichiarazione unilaterale di vendita,
in quanto atto negoziale, rientri nelle previsioni di cui al suddetto comma 1. Infatti, come
noto, la dichiarazione unilaterale di vendita costituisce la forma minima di titolo idoneo
alla trascrizione ai sensi dell'art. 2657 c.c. di un contratto di compravendita che gia' di per
se' produce i propri effetti giuridici con lo scambio dei consensi in forma verbale.
Ne deriva quindi che, a decorrere dal 3 agosto 2026, la carta di identita' cartacea non costituisce piu' documento idoneo per identificare
il sottoscrittore dell'atto di vendita in sede di autentica della sottoscrizione di un veicolo da
trascriversi al PRA. A tale fine, in luogo della carta di identita' cartacea, qualora la parte
non abbia ancora la disponibilita' della CIE, potra' essere utilizzata la patente, il passaporto
(o altri documenti equipollenti ai sensi della normativa vigente) o il documento di identita'
provvisorio di cui al comma 3 art. 11 del Decreto Legge in parola.
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Dal 3 agosto 2023 i permessi di soggiorno in formato cartaceo di durata illimitata cesseranno di avere validita'
e dovranno essere sostituiti con il nuovo permesso di soggiorno in formato elettronico.
